Nursing Up Piemonte

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Vertenze

Area Normativa

Pagamento indennità turno nei giorni di riposo compensativo

Ai dipendenti il cui orario di lavoro è distribuito su 5 giorni, per complessive 36 ore settimanali articolati su 3 turni programmati di 8 ore, con equilibrata alternanza tra loro dei turni, mattutino, pomeridiano e notturno, compete un'indennità giornaliera pari a € 4,4 per ogni giorno di servizio nonché nei giorni di riposo compensativo accordati a recupero della maggiori prestazioni da loro settimanalmente rese per effetto:
a) della concentrazione in cinque giornate dell'orario settimanale di 36 ore, e dall'altro
b) del superamento del limite di durata della prestazione giornaliera, in dipendenza della organizzazione del servizio in turni di lavoro di 8 ore;
Tali giorni di riposo compensativo di regola non sono mai indennizzati.


Mensa

Il contratto prevede che "le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive"; se durante il periodo ordinario di lavoro i dipendenti non hanno la possibilità di godere del servizio mensa o dei buoni pasto da spendere presso terzi convenzionati, perché non è previsto un meccanismo di interruzione della prestazione lavorativa (turni appositi, controllo dei tempi, etc.) né la stessa può essere sospesa per esigenze aziendali, che afferiscono alla continuità del servizio, l'azienda non può trattenere il tempo (20-30 minuti di lavoro) senza che tale prolungamento venga retribuito. In realtà, infatti, tale periodo di lavoro che va retribuito perché non sostituisce alcuna pausa durante l'orario di servizio.

Riposo compensativo prestato in giornate festive

I dipendenti che, in considerazione del ruolo professionale ricoperto, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità  hanno il diritto a fruire dei riposi compensativi per turni di pronta disponibilità (senza l'effettiva chiamata in servizio) prestati in giornate festive, computando quest'ultimi nel debito orario settimanale senza sovraccarico di orario nella settimana il cui gli stessi li fruiscono. l'Azienda ha l'obbligo di attribuire tale riposo compensativo, anche con articolazione programmata dei turni di servizio. Qualora, al contrario, i turni di pronta disponibilità sono stabiliti unilateralmente dall'Azienda, in relazione alle carenze di organico, senza un'articolazione tale da assicurare la fruizione del riposo compensativo (appunto computando quest'ultimo nel debito orario settimanale senza sovraccarico di orario nella settimana il cui gli stessi li fruiscono) i lavoratori hanno diritto al risarcimento del danno, da quantificarsi in una somma pari alla metà della retribuzione ordinaria per ciascun giorno.


Ferie aggiuntive per il personale esposto a rischio radiazioni

Coloro che sono professionalmente esposti al rischio di radiazioni, ad usufruire delle ferie aggiuntive di 15 giorni previsti dal contratto, intesi come giorni lavorativi e non di calendario, con l'esclusione dal computo, pertanto, non solo delle domeniche e delle eventuali festività, ma, per il personale che presta servizio in cinque giorni la settimana, altresì delle giornate di sabato ricadenti nel periodo stesso.


Riconoscimento rischio radiologico

Il personale esposto con continuità all'azione di sostanze ionizzanti o addetto in modo permanente ad apparecchiature radiologiche spetta un'indennità per tutto il periodo d'esposizione. A fronte di concreti elementi di valutazione idonei a far ritenere sussistente una sua abituale esposizione alle radiazioni ionizzanti, in relazione all'espletamento continuo di determinate mansioni, è irrilevante la classificazione del personale infermieristico su basi meramente dosimetriche ai fini del riconoscimento della relativa indennità (e delle connesse ferie aggiuntive) prevista dal contratto che deve fondarsi solo sul possesso dei requisiti ivi previsti, diretti ad evidenziare la permanenza del rischio. Tale trattamento indennitario, infatti, trova la sua ragion d'essere nel rischio da esposizione, sicché non vi è alcuna correlazione tra il diritto all'indennità e la quantità di radiazioni effettivamente assorbite dai lavoratori, che rileva, esclusivamente, ai fini dell'adozione delle misure di prevenzione previste dalla legge ma che non può indurre l'Azienda a riconoscere l'indennità di cui trattasi ai soli lavoratori classificati nella categoria A sulla scorta del controllo dosimetrico individuale eseguito dall'esperto.


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